STATUTO
MedicInFormazione
ART. 1: Costituzione, sede e durata.
Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita un’associazione di promozione sociale, ai sensi della legge 383 del 7 Dicembre 2000, denominata MedicInFormazione, con sede in Via Balatelle 18, San Giovanni la Punta (CT) [c/o Ludovico Mineo].
La durata dell’associazione è illimitata.
ART.2: Scopi
L’associazione è senza fini di lucro, ha carattere solidaristico, è apolitica e apartitica. Essa persegue finalità di carattere formativo, professionalizzante, culturale, ricreativo. Nello specifico, è un’associazione fra giovani medici chirurghi ed aspiranti tali, comprendente studenti di Medicina e Chirurgia, medici neolaureati, medici in formazione specialistica, medici in formazione di medicina generale, dottorandi, ricercatori.
L’associazione, sulla scorta dell’esperienza del Comitato Pro Concorso Nazionale, si propone di contribuire alla tutela dei giovani medici in formazione, promuovendone la crescita sociale e professionale e garantendone la selezione su basi oggettive e meritocratiche.Potrà inoltre realizzare una banca dati online per i propri Soci, con raccolta dei curricola degli associati, domande e offerte di lavoro, annunci e concorsi pubblici, creando una rete di contatti tra istituzioni, università, ordini professionali, aziende e altri enti.
ART. 3: Soci
Può diventare Socio dell’associazione chiunque condivida e accetti i principi ispiratori dell'associazione e la disciplina prevista dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.
Gli aspiranti Soci devono presentare domanda scritta, verbale o online al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deciderà in merito, con obbligo di motivazione in caso di diniego. Con la predetta domanda l’aspirante Socio si impegna ad accettare e osservare la disciplina prevista dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.
L’esclusione del Socio viene deliberata dal Consiglio direttivo, con la maggioranza dei due terzi, per i seguenti motivi: inosservanza delle regole statutarie, delle norme regolamentarie e delle deliberazioni adottate dall’Assemblea dei Soci o dal Consiglio direttivo; status del Socio e/o attività svolte dallo stesso in contrasto con gli scopi istituzionali dell’Associazione.
I diritti dei Soci consistono: nella partecipazione alle Assemblee, con diritto di parola, di voto, di elettorato attivo e passivo; nel prendere visione degli atti e dei registri dell’associazione, presso la sede sociale.
I Soci sono suddivisi in tre categorie:
- Soci Fondatori, ovvero coloro che danno vita alla presente Associazione.
- Soci Ordinari, per cui il Consiglio Direttivo può decidere, per ciascun anno associativo, di prevedere una quota di associazione.
- Soci Straordinari, che presentano le stesse prerogative dei Soci Ordinari ma abbiano erogato contribuzioni volontarie straordinarie.
Ogni socio può recedere in qualsiasi momento dall’Associazione attraverso una comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed avrà effetto con lo scadere del mese in corso. Tale comunicazione deve pervenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede dell’Associazione
I Soci Fondatori dopo 12 mesi dalla creazione dell’ Associazione hanno la possibilità di dimettersi
ART. 4: Organi
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente;
e) il Tesoriere.
ART. 5: Assemblea dei Soci
All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i Soci. L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria o in via straordinaria. L'Assemblea ha un potere sovrano sulla vita e l'attività dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto ad un voto, che può essere esercitato nell'osservanza delle regole descritte nello Statuto.
Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno tre mesi che sono in regola con il versamento della quota associativa eventualmente prevista e relativa all'anno sociale in corso nel momento in cui si tiene l'Assemblea.
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, in forza di regola scritta. Ciascun Socio non può rappresentare più di un altro Socio.
ART. 6: Assemblea Ordinaria
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro due mesi dalla chiusura di ciascun anno sociale. Il Consiglio Direttivo stabilisce il luogo, la data, l'ora e l'Ordine del Giorno. L'Avviso di Convocazione deve essere pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea presso la bacheca e presso il Sito Internet dell'Associazione.
L'Assemblea ordinaria:
-esamina e delibera la Relazione del Consiglio Direttivo;
-esamina e delibera il Rendiconto economico e finanziario;
-esamina e delibera il Bilancio preventivo;
-esamina e delibera il Regolamento;
-nomina i membri del Consiglio Direttivo;
-esamina e delibera gli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure in caso di sua mancanza o impedimento dal Vicepresidente, o in subordine dal membro del Consiglio Direttivo avente la maggiore età anagrafica. Al Presidente spetta il potere di verificare il diritto di intervento e il diritto di voto da parte dei Soci, la regolarità delle deleghe, nonché di stabilire le modalità di voto e accertare la regolarità dei voti espressi. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
Per quanto non espressamente previsto da questo articolo dello Statuto valgono le regole dettate dall'art. 20 del Codice civile (Convocazione dell'assemblea delle associazioni) e dell'art. 21 del Codice civile (Deliberazioni dell'assemblea).
ART. 7: Assemblea Straordinaria
L’Assemblea Straordinaria viene convocata quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci, indicandone l’Ordine del giorno. L’Assemblea straordinaria viene convocata con le stesse modalità previste per l’Assemblea ordinaria.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento e sulla conseguente liquidazione e sulla devoluzione del Fondo comune residuo a seguito della liquidazione. Le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria vengono prese con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice civile.
ART.8: Pubblicità degli atti
Gli avvisi di convocazione delle Assemblee dei Soci vengono affissi presso la bacheca dell’associazione e presso il sito internet dell’associazione. Tutti gli atti e i registri relativi all’attività dell’associazione possono essere consultati da parte dei Soci presso la sede dell’associazione.
ART.9: Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri eletti dall’Assemblea dei Soci e da 5 membri in rappresentanza dei Soci Fondatori. Il Consiglio direttivo provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente. I membri del Consiglio direttivo restano in carica per 3 anni sociali e sono rieleggibili.
L’incarico di membro del Consiglio direttivo viene svolto a titolo gratuito. Ai membri del Consiglio direttivo compete il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. A singoli membri del Consiglio direttivo possono essere assegnati incarichi specifici.
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, determina l’ammontare della quota associativa annuale a carico dei Soci, conferisce ai singoli membri del Consiglio direttivo eventuali incarichi operativi specifici, determinandone i limiti. Il Consiglio direttivo persegue le finalità statutarie e provvede ad attuare le delibere prese dall’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio direttivo provvede per ciascun anno sociale: a redigere il rendiconto economico e finanziario, a redigere la relazione del Consiglio direttivo, a redigere il Bilancio preventivo. Detti documenti dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente (personale o telefonica) almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In mancanza di convocazione nei termini predetti saranno considerate regolari le riunioni del Consiglio direttivo alle quali partecipino tutti i componenti. Delle riunioni del Consiglio direttivo si provvede alla redazione del relativo verbale a cura di un membro incaricato dal Presidente. Il Consiglio direttivo, riunito validamente con la presenza di almeno tre dei suoi membri, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi di persona o, alternativamente, tramite videoconferenza.
Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più membri del Consiglio direttivo, gli altri membri superstiti provvedono a sostituirli. I membri del Consiglio direttivo così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci. Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo, quelli rimasti in carica devono immediatamente convocare l’Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti. I membri del Consiglio direttivo nominati dall’Assemblea dei Soci in sostituzione di quelli venuti a mancare scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
Per il primo triennio, il Consiglio Direttivo è costituito da tutti i Soci Fondatori.
ART. 10: Presidente e Vicepresidente
Il Presidente del Consiglio direttivo è anche Presidente dell’associazione.
Il Vicepresidente assume i compiti del Presidente in caso di sua assenza. Il Vicepresidente è nominato a maggioranza dal Consiglio Direttivo.
ll Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione: in caso di sua assenza o impedimento e contestualmente del vicepresidente, la rappresentanza spetta al membro del Consiglio Direttivo di maggiore età anagrafica.
ART.11: Mezzi finanziari e risorse economiche
I mezzi finanziari e le risorse economiche dell'associazione possono derivare:
-dal versamento delle quote associative ordinarie da parte dei Soci;
-da contributi pubblici e privati;
-da donazioni ed eredità;
-da prestazioni di servizi e cessioni di beni nei confronti dei Soci;
-da proventi derivanti da iniziative promozionali.
ART. 12: La rendicontazione dell’attività
La rendicontazione dell’attività dell’associazione deve essere eseguita dal Consiglio direttivo mediante la presentazione all’Assemblea ordinaria dei Soci dei seguenti documenti:
-relazione del Consiglio direttivo con l’illustrazione dell’attività svolta dall’associazione nell’anno sociale trascorso;
-rendiconto economico e finanziario, relativo agli aspetti economici e patrimoniali dell’attività svolta;
-bilancio preventivo, relativo alle entrate e alle uscite previste per l’anno sociale seguente.
I documenti citati nei punti precedenti si intendono approvati dall’Assemblea dei Soci quando essi ottengono l’approvazione da parte della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.
ART.13: Fondo comune
Le entrate indicate all’Art.12, nonché i beni mobili ed immobili con esse eventualmente acquistati, costituiscono il Fondo comune dell’associazione, con il quale si farà fronte alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione stessa. I singoli Soci non possono chiedere la divisione del Fondo comune né pretenderne quota in caso di recesso, esclusione o, comunque, di cessazione per qualunque altra causa del rapporto associativo.
ART.14: Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione può essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell’associazione indicati nell’Art.2.
In caso di recesso, esclusione o morte, i Soci stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall’associazione, né hanno diritto alcuno sul Fondo comune dell’associazione.
ART.15: Divieti
Durante la vita dell’associazione è fatto divieto a chiunque di distribuire, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
ART.16: Regolamento
Il Consiglio direttivo ha la facoltà di redigere un regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell’associazione. Il testo del regolamento e le sue eventuali modifiche verranno sottoposti per la loro approvazione all’Assemblea dei Soci.
ART.17: Anno sociale
L’anno sociale inizia il 2 aprile di ogni anno e si chiude l'1 aprile dell'anno successivo.
ART.18: Scioglimento
Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento dell’associazione, l’Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e della devoluzione del Fondo comune residuo, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.
ART.19: Devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della Legge 23-12-1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
ART. 20: Responsabilità patrimoniale
Qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione deve ricevere prima il parere positivo da parte dei due terzi del consiglio direttivo. Si fa pertanto divieto a qualsiasi socio di contrarre obbligazioni ovvero acquistare o prendere il locazione beni mobili o immobili in nome e per conto dell’Associazione. Il socio che dovesse contravvenire a questa regola potrà essere espulso; inoltre il Direttivo si riserva il diritto di agire per vie legali, onde ottenere le somme indebitamente spese.
ART:21: Pittogramma e Logotipo
In una circonferenza nera, un medico stilizzato in bianco e nero, con occhiali, camice, cravatta e fonendoscopio a cavallo delle spalle, in bianco e nero; alla destra, una mano con pollice alzato nei toni dell'azzurro. gli spazi liberi all'interno della circonferenza sono riempiti con i tre colori della bandiera italiana: verde a sinistra, bianco al centro, rosso a destra; nel campo bianco centrale un bastone di asclepio stilizzato; inferiormente al medico e alla mano, compare in blu l'indirizzo web della associazione: "www.medicinformazione.it".
All'esterno della circonferenza, lungo il suo perimetro, compaiono delle frasi: nella parte superiore "MedicInFormazione" in caratteri neri contornati di bianco, con alone grigio; nella parte inferiore "Per la trasparenza, l'oggettività e il merito in Medicina" in caratteri dalle analoghe caratteristiche.